Cremazione

Fiorilù

Servizi di cremazione e affidamenti delle ceneri nel Sud Sardegna

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Una delle pratiche di sepoltura più antiche al mondo è la cremazione.

L'agenzia funebre Fiorilù, nella sua sede di Senorbi, vi propone un servizio funebre completo, in grado di provvedere ad ogni attività connessa all'espletamento del rito cimiteriale. Tra queste è compresa la cremazione, pratica conosciuta e utilizzata sin dai tempi più antichi, quando si provvedeva ad incenerire le spoglie mortali col fuoco. Oggi la metodologia prevede l’utilizzo di appositi forni crematori. Le ceneri ottenute vengono inserire all'interno di un'urna cineraria che viene sigillata e consegnata ai parenti.

L’agenzia funebre si occupa della cremazione e dell'affidamento delle ceneri nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali.

Contatti
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Ampia scelta

Urne cinerarie

Una volta terminata la procedura di cremazione, eseguita in apposite strutture ufficialmente abilitate, si provvede all’affidamento delle ceneri. Consegnate ai parenti dentro un'urna cineraria sigillata, si ha la possibilità di conservarle al cimitero o di disperderle presso dei luoghi stabiliti dalla legge, lontano dai centri abitati.


L’agenzia funebre Fiorilù vi propone una vasta scelta di urne cinerarie di diversi modelli e dimensioni, con tante finiture e decorazioni, adatte sia alla sepoltura in cimitero o per l’affidamento in abitazione.

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Cremazione

Dispersione delle ceneri

Ogni regione italiana ha adottato un proprio regolamento riguardo l’affidamento e la dispersione delle ceneri mortali. Anche in Sardegna è possibile procedere alla loro dispersione, rispettando la volontà del defunto e dei suoi familiari. L’apertura dell’urna cineraria può essere effettuata presso degli appositi luoghi indicati dalle attuali normative.


Per richiedere ulteriori informazioni, potete usufruire di una consulenza professionale in materia di cremazione da parte degli esperti dell’agenzia funebre Fiorilù di San Basilio, in provincia di Sud Sardegna.

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Legge Regionale 2 Agosto 2018, N. 32

Norme in materia funebre

Norme in materia funebre e cimiteriale - Sezione V

Cremazione e destinazione delle ceneri

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  • Art. 41 Cremazione

    1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.


    2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

  • Art. 42 Crematori

    1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.


    2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).


  • Art. 43 Autorizzazione alla cremazione

    1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.


    2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.


    3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.


    4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

  • Art. 43 Autorizzazione alla cremazione

    1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.


    2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.


    3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.


    4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

  • Art. 44 Registro per la cremazione

    1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.


    2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.


    3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.


    4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

  • Art. 45 Consegna e destinazione delle ceneri

    1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.


    2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.


    3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.


    4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.


    5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.


    6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.


    7. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.


    8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 44 sono annotati:

    a) il numero progressivo e la data;

    b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

    c) la modalità di espressione della volontà;

    d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;

    e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

    f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

    g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).


    9. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.


    10. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

  • Art. 46 Dispersione delle ceneri

    1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.


    2. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:

    a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

    b) in natura;

    c) in aree private.


    3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.


    4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).


    5. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.


    6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.


    7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

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per informazioni sulla cremazione e sull'affidamento delle ceneri

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